PREMESSA:
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione (DLGC) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell’adempimento dei suoi compiti e
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali inerenti la diffusione della cultura brevettuale e la
lotta alla contraffazione, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in
particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.
A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere prevedono, attraverso il presente Bando, la
concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero (sia a livello dell’Unione
Europea che a livello internazionale) dei propri marchi.
OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DELLE MISURE:
Con il presente Bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela
dei marchi all’estero attraverso le seguenti Misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA:
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile
2005 e s.m.i.;
b. avere sede legale e operativa in Italia;
c. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il
pagamento del diritto annuale;
d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della
vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
f. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
g. aver ottenuto nei termini e modalità di cui ai successivi punti 6 e 7, per il/i marchio/i oggetto della
domanda di agevolazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO
per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B e di aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.
I requisiti di cui alle lettere da b. a f. devono essere posseduti dal momento della presentazione della
domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.
La presente misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.
1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE:
Possono richiedere l’agevolazione le imprese titolari del/i marchio/i oggetto della domanda in possesso
dei requisiti riportati al punto 4 e che, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente
la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:
MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
attraverso l’acquisto di servizi specialistici:
– deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio e pagamento delle tasse di
deposito.
MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso
l’acquisto di servizi specialistici:
– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso
UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di
deposito;
– deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata
domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
– deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento
delle tasse di deposito.
La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A
e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin) per la Misura B deve essere avvenuta, pena la non
ammissibilità della domanda di agevolazione, a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI:
MISURA A
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:
a. Progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un
elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione
elemento grafico) effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in
oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro
PATLIB – Patent Library;
c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che
possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato
iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.
L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo
marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando,
entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di agevolazione;
e. Tasse di deposito presso EUIPO.
Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute a
decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal
1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
MISURA B
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per:
a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO (ideazione elemento verbale – ad esclusione
dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o
progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione
che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso
UIBM o presso EUIPO. L’attività di progettazione del marchio deve essere effettuata da un
professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di
progettazione grafica/comunicazione;
b. Assistenza per il deposito effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro
PATLIB – Patent Library;
c. Ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che
possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare, effettuate da un consulente in
proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto
all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione effettuata da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine
dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.
L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo
marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando,
entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di agevolazione;
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso
OMPI per la registrazione internazionale) devono essere state sostenute a decorrere dal 1o giugno 2016
e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare
riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2016 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini dell’estensione e delle ricerche di anteriorità l’Unione Europea è considerata come un singolo
Paese.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella
misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi
indicati per marchio e per impresa.
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio